Maltempo: avviso ai titolari di mutui in diverse regioni d'Italia

Start: gen. 2020 - End. mar. 2024

NOTIZIA SCADUTA

A seguito dei gravi disagi socio economici causati dagli eventi metereologici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, e visto quando disposto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019 (GU n. 299 del 21 dicembre 2019, rilevabile al link sotto riportato), Barclays informa di quanto segue.

I clienti Barclays titolari di mutui relativi ad edifici sgomberati oppure relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, così come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri n. 14 del 2 dicembre 2019 (GU n. 291 del 12-12-2019) che ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri n. 12 del 14 novembre 2019 e recentemente prorogato di dodici mesi con la Delibera del Consiglio dei Ministri n. 82 del 3 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.309, del 14 dicembre 2020 , possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 12 del 14 novembre 2019 ed esteso alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto con delibera n. 14 del 2 dicembre 2019 e prorogato di 12 mesi con la Delibera del Consiglio dei Ministri n. 82 del 3 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.309, del 14 dicembre 2020), ossia non oltre il 14 novembre 2021, salvo ulteriori proroghe.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 10 febbraio 2021 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva

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