NOTIZIA SCADUTA
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova.
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 gennaio 2022, n. 848 (G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 dicembre 2021 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2022) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021, nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Citta' metropolitana di Genova.
Secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato dapprima con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 dicembre 2021 per 12 mesi dalla data della deliberazione e poi con delibera del Consiglio dei Ministri n. 11 del 21 Dicembre 2022 per ulteriori 12 mesi, GU n.1 del 2 -01- 2023), ossia non oltre il 21 dicembre 2023, salvo proroghe.
La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.