Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.023 (G.U. n. 225 del 26 settembre 2023, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 agosto 2023  (G.U. n. 210 dell'8 settembre 2023) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Al riguardo, si comunica, che con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 91 del 7 agosto 2024 (G.U. n. 202 del 29 agosto 2024 rilevabile al link sotto riportato), lo stato di emergenza anzidetto è prorogato di ulteriori dodici mesi.

Secondo quanto previsto dall’articolo 9 dell’Ordinanza, modificato con l’Ordinanza n. 1040 del 10 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, rilevabile al link sotto riportato), i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.

I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 28 agosto 2025, salvo proroghe.  

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

GAZZETTA UFFICIALE

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