Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 giugno 2023, n. 1.000, (G.U. n. 136 del 13 giugno 2023, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 36 del 25 maggio 2023 (G.U. n. 128 del 3 giugno 2023) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.
Al riguardo, si comunica, che con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 80 del 6 maggio 2024 (G.U. n.143 del 20 giugno 2024, rilevabile al link sotto riportato), lo stato di emergenza anzidetto è prorogato di ulteriori dodici mesi.
Secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza del 5 giugno 2023, n. 1.000, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 25 maggio 2025, salvo proroghe.
La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.