Proroga dello stato di emergenza province Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Proroga dello stato di emergenza province Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell'8 maggio 2023, n. 992, ( G.U. n. 110 del 12 maggio 2023, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 33 del 4 maggio 2023 (G.U. n. 118 del 22 maggio 2023) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Al riguardo si comunica che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 - G. U. n. 125 del 30 maggio 2023 - ha previsto l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

Secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza dell'8 maggio 2023, n. 992 - così come modificato dall’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14 giugno 2023, n. 1.003 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023) -, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Da ultimo, con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 74 del 20 marzo 2024 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024 – è prorogato nuovamente, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari. I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 4 maggio 2025, salvo proroghe.

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

GAZZETTA UFFICIALE

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