Sospensione delle rate del mutuo e accesso al fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Noto come Fondo Gasparrini, consente la sospensione delle rate del mutuo fino a 18 mesi, possibilità estesa con Decreto Legge  n. 9 del 2020 anche a coloro che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

La Banca aderisce alle moratorie per la sola clientela privata.

CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO

Presupposti di accesso

Per tutte le ipotesi di adesione al Fondo di solidarietà, vi può accedere:

  • il titolare di un mutuo fino a 250 mila Euro, contratto per l'acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale, in temporanea difficoltà;
  • mutui per cui non sia presente un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per tali pagamenti non deve essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
  • mutui già ammessi al beneficio della sospensione del mutuo che non abbiano completato il numero complessivo dei 18 mesi, eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.

Fattispecie coperte dal beneficio

  • Lavoratori che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • lavoratori che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato);
  • cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’art. 409 n. 3 del c.p.c. (parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI 

  • mutuo di acquisto prima casa non destinato ad abitazione di lusso (anche tramite surroga con stessa finalità originaria); 
  • importo del mutuo erogato non superiore a 250 mila euro;
  • il mutuo non deve aver fruito di agevolazioni pubbliche;
  • i mutui a cui siano già state applicate precedenti sospensioni per una durata complessiva ai 18 mesi, eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.
  • il mutuo per cui non sia presente un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero per tali pagamenti non deve essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

PER QUANTO TEMPO È POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA

Per i lavoratori dipendenti, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sopra illustrato, può essere concessa la sospensione per una durata massima complessiva fino a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

Per tali fattispecie, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per tutte le fattispecie di sospensione:

  • modulo di richiesta
  • documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente)
  • modello ISEE

Per le singole fattispecie:

Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro:

In alternativa, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ovvero la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e/o della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro (i.e. sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo).


Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attualità dello stato di disoccupazione

  • lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa.
     

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con attualità dello stato di disoccupazione

  • copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
     

Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione

  • copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.

In tutti i casi di dimissioni per giusta causa è necessaria anche la seguente documentazione:

  • la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
     

Condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo

  • certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le richieste di accesso al Fondo di solidarietà potranno essere presentate dai clienti in possesso dei requisiti sopra riportati, seguendo le istruzioni definite dal gestore del Fondo (Consap S.p.A.) e utilizzando la modulistica aggiornata messa a disposizione sul sito https://www.consap.it/.
Di seguito il nuovo modulo introdotto in sostituzione di quello precedente:

MODULO DOMANDA

La domanda deve essere fatta con apposito modulo e presentata alla Banca. Sarà la Banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, a verificare la sussistenza dei requisiti formali. La domanda di accesso al Fondo potrà essere inoltrata compilando la modulistica e inviandola insieme a tutta la documentazione necessaria a Barclays Bank Ireland PLC, Via Broletto, 4 20121 – Milano (MI) e anticipandola all’indirizzo e-mail: clientservice@barclays.it.

Le modalità e tempistiche di gestione dell’istanza di sospensione sono nel dettaglio le seguenti:

  • la banca trasmette telematicamente a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa di tutti i documenti previsti, entro 10 giorni solari consecutivi;
  • Consap, successivamente, ha 15 giorni solari consecutivi per concedere l’autorizzazione alla sospensione;
  • la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria.

In forza della disciplina ordinaria del fondo, dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria, la Banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

Infatti, non è più applicabile, ad oggi,  la procedura di sospensione “abbreviata” precedentemente vigente (prevista all’art. 12 comma 2-bis della Legge 5 giugno 2020 n. 40 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 “Decreto Liquidità”- G. U. n- 143 del 6 giugno 2020), in base alla quale la banca era tenuta ad applicare la sospensione sin da subito dopo aver verificato la completezza e la regolarità formale della domanda e quindi alla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della richiesta.

Tale possibilità era infatti valida solo sino al 31 dicembre 2021, come da proroga prevista dall’art. 13-octies della Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 13 .

Altresì, non varrà più la regola per cui decorso inutilmente il precedente termine di 20 giorni (ora 15 giorni) per la comunicazione dell’eventuale concessione della sospensione, la domanda era da intendere come accolta (c.d. silenzio assenso).

Sarà quindi necessario in ogni caso attendere la comunicazione dell’esito da parte del Gestore Consap, nonché la successiva comunicazione della Banca, in caso di eventuale accoglimento della domanda avanzata.

RICHIESTA DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Il cliente che voglia ottenere una proroga della sospensione del mutuo precedentemente accordata deve farne espressa richiesta, essendo la stessa non automatica fermo restando il completamento dei 18 mesi.

L’istanza di proroga dovrà essere presentata seguendo le medesime modalità previste per la prima domanda di sospensione, ossia compilando il relativo modulo da trasmettere -corredato dalla dovuta documentazione- ai sopra indicati canali della banca.

COSTI ED EFFETTI DELLA DOMANDA

A decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo gli interessi compensativi, nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri.

Si precisa che nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso e con le modalità previste dal contratto. Il Fondo di solidarietà provvede quindi al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Ai fini del calcolo, si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

La quota di interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà corrisposta dalla parte mutuataria. Tale quota sarà rimborsata (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per la durata residua del mutuo.

Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, il cliente riprenderà a pagare l’importo della rata composto da capitale e interessi, nonché dall’onere di sospensione determinato dagli interessi compensativi.

La normativa di riferimento è consultabile ai seguenti link:

Qui, una lista delle domande con le risposte più frequenti. Vedi tutte le FAQ