
Aurora 2023 SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione mediate emissione di titoli "partly paid" (ISIN: IT0005635526) ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data 14/02/2025 (la "Data di Cessione") con Barclays Bank Ireland PLC, filiale di Milano (il "Cedente") con efficacia giuridica a far data dalla data di sottoscrizione del contratto ed efficacia economica a far data dal 31/05/2023 (esclusa), tutti i crediti (ivi inclusi a titolo di interessi - anche di mora - spese e danni), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo") stipulati da Banca Woolwich S.p.A., Barclays Bank PLC, mediante la sua filiale di Milano, Macquarie Bank Limited, con i propri clienti che alla data del 31/05/2023 ("Data di Riferimento") od alla differente data di seguito indicata rispondevano ai seguenti criteri oggettivi in via cumulativa:
(A) mutui ipotecari che sono classificati come "mutui fondiari" ai sensi del Testo Unico Bancario o del relativo contratto di mutuo, concessi da Banca Woolwich S.p.A., Barclays Bank Plc, che agisce attraverso la sua filiale di Milano o Macquarie Bank Limited;
(B) mutui ipotecari denominati in Euro;
(C) mutui ipotecari regolati dalla legge italiana;
(D) mutui ipotecari regolati da un contratto di mutuo ipotecario che, alla relativa data di stipula, prevedeva un tasso di interesse fisso ovvero un tasso di interesse variabile ovvero un tasso di interesse misto (ossia composto da una componente di interesse a tasso fisso e una componente di interesse a tasso variabile);
(E) mutui ipotecari che, alla Data di Riferimento, erano classificati come "crediti in sofferenza" ai sensi della normativa applicabile della Banca d'Italia ovvero in relazione ai quali vi siano importi dovuti e non pagati dal relativo debitore e che erano insoluti da almeno 360 giorni;
(F) mutui ipotecari che (i) non consentono al relativo mutuatario il diritto di richiedere ulteriori erogazioni al Cedente e/o (ii) non sono stati soggetti alle rinegoziazioni previste dal Decreto Legge n.93 del 27/05/2008 (il "Decreto Tremonti");
(G) mutui ipotecari che, alla Data di Cessione, sono classificati come "inadempienze probabili" (unlikely to pay) ai sensi della normativa applicabile della Banca d'Italia, diversi dai mutui ipotecari corrispondenti ai seguenti codici identificativi, i quali sono classificati come "crediti in sofferenza": 203727; 68456; 133754; 274110; 405152; 310398; 94802;
(H) mutui ipotecari regolati da contratti di mutuo ipotecario ovvero - nella misura in cui un terzo abbia assunto (mediante accollo) i debiti derivanti da tali mutui ipotecari dai debitori originari- gli atti di accollo relativi a tali mutui ipotecari che siano stati stipulati tra il 25/09/1997 (incluso) e la Data di Cessione;
(I) mutui ipotecari regolati ai sensi di un contratto di mutuo che (i) non prevedeva, alla data di stipula di tale contratto di mutuo, una indicizzazione degli importi dovuti ai sensi dello stesso legata al Franco svizzero; o (ii) in ogni caso, non deriva dalla conversione di uno qualsiasi dei contratti di mutuo di cui al precedente punto (i) in un contratto di mutuo ipotecario non indicizzato;
(J) mutui ipotecari i quali, ove garantiti da un'ipoteca, sono garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
(K) mutui ipotecari non frazionati;
(L) mutui ipotecari il cui capitale residuo e' superiore o pari a 0 ed inferiore ad Euro 2.500.000,00 (due milionicinquecentomila/00).
Nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i pregi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'Acquirente, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Unitamente ai crediti, ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, sono stati altresì trasferiti all'Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, tutti gli altri diritti ed accessori inerenti ai crediti e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
L'Acquirente ha conferito incarico a Bayview Italia 106 S.p.A. (società iscritta al numero 19571 all'albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario), ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché', in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti dovranno pagare a Bayview Italia 106 S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di Legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
La cessione dei crediti da parte di Barclays Bank Ireland Plc, filiale di Milano all'Acquirente, ha comportato altresì il necessario trasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.
L'Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice Privacy ed agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy.
L'Acquirente tratterrà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis applicabile. In particolare, l'Acquirente tratterà i Dati Personali per le medesime finalità - i.e. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di incasso e recupero o calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) - nonché' alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla Legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie.
L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, nonché' dettagli sui tempi di conservazione dei dati, unitamente alla presente informativa, e messo a disposizione alla pagina https://bvi106.eu/privacy/
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Aurora SPV 2023 S.r.l., con sede legale in Milano, piazza A. Diaz 5. Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Bayview Italia 106 S.p.A, piazza Armando Diaz 5
Il Responsabile alla Protezione dei Dati del Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Privacy, e' contattabile per questioni inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai seguenti recapiti: 02 7208 0153, Italia, oppure utilizzando i canali indicati nel sito https://bvi106.eu/privacy/.
Si informa, infine, che l'Acquirente sarà il soggetto responsabile a ricevere ogni richiesta ai sensi dell'articolo 119 del Testo Unico Bancario nonché' sarà il soggetto tenuto a porre in essere ogni comunicazione ai debitori che sia dovuta ai sensi del medesimo Testo Unico Bancario ed i relativi regolamenti di implementazione.
La normativa di riferimento è consultabile al seguente link: