Avviso di cessione di crediti pro soluto tra Barclays Bank Ireland Plc Filiale di Milano e Aurora 2023 SPV S.r.l.

Aurora 2023 SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che, nel  contesto di un'operazione  di  cartolarizzazione  in  corso  di  realizzazione mediate emissione di titoli "partly  paid"  (ISIN:  IT0005635526)  ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro  soluto, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  al  combinato  disposto  degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad  un  contratto  di  cessione  di crediti  pecuniari  individuabili  "in  blocco"  concluso   in  data 14/02/2025 (la "Data di Cessione") con  Barclays  Bank  Ireland  PLC, filiale di Milano (il "Cedente") con efficacia giuridica a  far  data dalla data di sottoscrizione del contratto ed efficacia  economica  a far data dal 31/05/2023 (esclusa), tutti i  crediti  (ivi  inclusi  a titolo di interessi - anche di mora - spese e  danni),  unitamente  a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione  a  tali  crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali,  erogati ai sensi di contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo") stipulati  da Banca Woolwich S.p.A., Barclays Bank PLC, mediante la sua filiale  di Milano, Macquarie Bank Limited, con i propri clienti  che  alla  data del 31/05/2023 ("Data di Riferimento") od  alla  differente  data  di seguito indicata rispondevano ai seguenti criteri  oggettivi  in  via cumulativa:

(A) mutui ipotecari che sono classificati come "mutui fondiari" ai sensi del Testo Unico Bancario o del  relativo  contratto  di  mutuo, concessi da Banca Woolwich S.p.A.,  Barclays  Bank  Plc,  che  agisce attraverso la sua filiale di Milano o Macquarie Bank Limited;

(B) mutui ipotecari denominati in Euro;

(C) mutui ipotecari regolati dalla legge italiana;

(D) mutui ipotecari regolati da un contratto di mutuo ipotecario che, alla relativa data di stipula, prevedeva un tasso di interesse fisso ovvero un tasso di  interesse  variabile  ovvero  un  tasso  di interesse misto (ossia composto da  una  componente  di  interesse  a tasso fisso e una componente di interesse a tasso variabile);

(E)  mutui ipotecari che, alla Data   di Riferimento,  erano classificati come "crediti in sofferenza" ai  sensi  della  normativa applicabile della Banca d'Italia ovvero in  relazione  ai  quali  vi siano importi dovuti e non pagati dal relativo debitore e  che  erano insoluti da almeno 360 giorni;

(F) mutui ipotecari che (i) non consentono al relativo mutuatario il diritto di richiedere ulteriori erogazioni al Cedente e/o (ii) non sono stati soggetti alle rinegoziazioni previste dal Decreto Legge n.93 del 27/05/2008 (il "Decreto Tremonti");

(G) mutui ipotecari che, alla Data di Cessione, sono classificati come "inadempienze probabili" (unlikely  to  pay)  ai  sensi  della normativa  applicabile  della  Banca  d'Italia,  diversi  dai   mutui ipotecari corrispondenti ai seguenti codici identificativi,  i  quali sono  classificati  come  "crediti  in  sofferenza":  203727;  68456; 133754; 274110; 405152; 310398; 94802;

(H) mutui ipotecari regolati da contratti di mutuo  ipotecario ovvero - nella  misura  in  cui  un  terzo  abbia  assunto  (mediante accollo) i debiti derivanti da  tali  mutui  ipotecari  dai  debitori originari- gli atti di accollo relativi a tali mutui  ipotecari  che siano stati stipulati tra  il  25/09/1997  (incluso)  e  la  Data  di Cessione;

(I) mutui ipotecari regolati ai sensi di un contratto di mutuo che (i) non prevedeva, alla data di stipula di tale contratto di mutuo, una indicizzazione degli importi dovuti ai sensi dello stesso legata al Franco svizzero; o (ii) in ogni caso, non deriva dalla conversione di uno qualsiasi dei contratti di mutuo di cui  al precedente  punto (i) in un contratto di mutuo ipotecario non indicizzato;

(J) mutui ipotecari i quali, ove garantiti da un'ipoteca, sono garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;

(K) mutui ipotecari non frazionati;

(L) mutui ipotecari il cui capitale residuo e' superiore o pari a 0 ed inferiore ad Euro 2.500.000,00 (due milionicinquecentomila/00).

Nei confronti dei debitori ceduti si producono  gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i pregi e  le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente compresi nella  cessione  conservano  la  loro validità e il loro grado a favore dell'Acquirente, senza  necessità di alcuna formalità o annotazione. Unitamente ai crediti, ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, sono stati altresì trasferiti all'Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e  annotazione, tutti gli altri diritti ed accessori inerenti ai crediti e,  più  in generale, ogni diritto, azione,  facoltà  o  prerogativa,  anche  di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.

L'Acquirente ha conferito incarico a Bayview Italia 106  S.p.A. (società iscritta al numero 19571 all'albo unico degli  intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario), ai sensi della Legge  sulla  Cartolarizzazione affinché', in suo nome e per  suo  conto,  in  qualità  di  soggetto incaricato della riscossione dei crediti  ceduti  e  dei  servizi  di cassa e di pagamento, proceda  all'incasso  delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti  dovranno pagare a Bayview Italia 106 S.p.A. ogni somma dovuta in relazione  ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di Legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.  Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.

La cessione dei crediti da parte di Barclays Bank Ireland Plc, filiale di Milano all'Acquirente, ha comportato altresì il  necessario  trasferimento  all'Acquirente  dei   dati personali relativi ai debitori ceduti ed  ai  rispettivi  garanti  (i "Dati Personali") contenuti in  documenti  ed  evidenze  informatiche connesse ai crediti ceduti.  

L'Acquirente è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti,  ai rispettivi  garanti,  ai  loro  successori  ed  aventi   causa   (gli "Interessati")  l'informativa  di  cui  all'articolo  13  del  Codice Privacy  ed  agli  articoli  13  e  14   del   Regolamento   Privacy.

L'Acquirente tratterrà i Dati  Personali  così  acquisiti  nel rispetto del Regolamento Privacy  e  della  corrispondente  normativa italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis applicabile. In particolare, l'Acquirente tratterà i Dati Personali per le medesime finalità - i.e. finalità  strettamente  connesse  e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti  (ad  es. effettuazione di servizi  di  incasso  e  recupero  o  calcolo  e  di reportistica in merito agli incassi su  base  aggregata  dei  crediti oggetto della cessione) - nonché' alla  valutazione  ed  analisi  dei crediti ceduti.

I Dati  Personali   saranno   conservati   solo   per   il   tempo ragionevolmente necessario ai fini  di  cui  sopra  o  per  il  tempo previsto dalla Legge o necessario per  la  risoluzione  di  possibili pretese o controversie.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, nonché' dettagli sui tempi  di  conservazione  dei dati, unitamente alla presente informativa, e  messo  a  disposizione alla pagina https://bvi106.eu/privacy/

Titolare del trattamento dei Dati Personali è  Aurora  SPV  2023 S.r.l., con sede legale in Milano, piazza A. Diaz 5. Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Bayview Italia  106  S.p.A,  piazza Armando Diaz 5

Il Responsabile alla Protezione dei  Dati  del  Responsabile  del Trattamento, ai  sensi  dell'art.  37 del  Regolamento  Privacy,  e' contattabile per questioni inerenti  l'esercizio  dei  diritti  degli interessati ai  seguenti  recapiti:  02  7208  0153,  Italia,  oppure utilizzando i canali indicati nel sito https://bvi106.eu/privacy/.

Si informa, infine, che l'Acquirente sarà il soggetto responsabile a ricevere ogni richiesta ai sensi dell'articolo 119 del Testo Unico Bancario nonché' sarà il soggetto tenuto a  porre  in  essere  ogni comunicazione ai debitori che sia dovuta ai sensi del medesimo  Testo Unico Bancario ed i relativi regolamenti di implementazione.

La normativa di riferimento è consultabile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-01&atto.codiceRedazionale=TX25AAB2037

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