Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.022 (G.U. n. 225 del 26 settembre 2023, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 agosto 2023  (G.U. n. 210 dell'8 settembre 2023) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza  degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.

Al riguardo, si comunica, che con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 89 del 22 luglio 2024 (G.U. 180 del 02 agosto 2024 rilevabile al link sotto riportato), lo stato di emergenza anzidetto è prorogato di ulteriori dodici mesi.

Secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Ordinanza, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.

I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli  (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione, e da ultimo prorogato come sopra), ossia non oltre il 28 agosto 2025, salvo proroghe.  

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

GAZZETTA UFFICIALE

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