Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2023, n. 1.037 (G.U. n. 264 dell'11 novembre 2023, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 57 del 3 novembre 2023 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2023), con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

Al riguardo si comunica che, con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 61 del 5 dicembre 2023 (G.U. n. 295 del 19 dicembre 2023), gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, “sono estesi al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni metereologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023”.

Altresì, con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 ottobre 2024 (G.U. n. 259 del 5 novembre 2024 rilevabile al link sotto riportato), lo stato di emergenza anzidetto è prorogato di ulteriori dodici mesi.

Secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.

I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 3 novembre 2025, salvo proroghe.  

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

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