Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 6 ottobre 2022, n. 929 ( G.U. n. 242 del 15 ottobre 2022, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 94 dell’8 settembre 2022 (G.U. n. 219 del 19 settembre 2022) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.
Al riguardo, si comunica, che con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/09/07/209/sg/pdf - è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.
Secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.
I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre l’8 settembre 2024, salvo ulteriori proroghe.
La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.