Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia

Avviso ai titolari di mutui nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022.

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 novembre 2022, n. 946 ( G.U. n. 278 del 28 novembre 2022 rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 3 del 4 novembre 2022 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia.

Al riguardo, si comunica, che con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 57 del 3 novembre 2023 (G.U. n. 267 del 15 novembre 2023 rilevabile al link sotto riportato), lo stato di emergenza anzidetto è prorogato di ulteriori dodici mesi.

Secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.

I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il 4 novembre 2024, salvo proroghe.  

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

GAZZETTA UFFICIALE

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