Proroga dello stato di emergenza nel Comune di Umbertide, dalla parte centro-nord del Comune di Perugia e dalla parte ovest del Comune di Gubbio

Sospensione mutui nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 ( G.U. n. 98 del 27 aprile 2023, rilevabile al link sotto riportato), sono state adottate disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 27 del 6 aprile 2023 (G.U. n. 91 del 18 aprile 2023) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia.

Al riguardo si comunica che, con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 37 del 31 maggio 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023  –  gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023, “sono estesi al territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della parte centronord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023”.

Inoltre, dapprima con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 57 del 3 novembre 2023 (G.U. n. 267 del 15 novembre 2023 rilevabile al link sotto riportato), lo stato di emergenza anzidetto è prorogato di ulteriori dodici mesi e da ultimo esteso nuovamente con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 74 del 20 marzo 2024 (G.U. n. 76 del 30 marzo 2024 rilevabile al link sotto riportato), sino al 20 marzo 2025, salvo ulteriori proroghe.

Secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Ordinanza, i clienti Barclays titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero che hanno attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui potendo optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito. In ogni caso, poiché la sospensione determina un allungamento della durata complessiva del mutuo, essa comporta un maggior importo degli interessi totali a carico dei mutuatari.

I tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione potrà essere richiesta fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dichiarato con Delibera sopra citata per 12 mesi dalla data della deliberazione), ossia non oltre il  6 aprile 2025, salvo proroghe.  

La domanda di sospensione dovrà essere assistita da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni intervenute, che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.

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GAZZETTA UFFICIALE

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